Art. 36

Norme relative alla banca dati elettronica

In vigore dal 17 ott 2025
Norme relative alla banca dati elettronica Gli Stati membri caricano i dati contenuti nei loro rapporti di sorveglianza e di ispezione nella banca dati elettronica di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009, che dispone almeno delle funzionalità per elencare, ordinare, filtrare, sfogliare e ricavare statistiche dai rapporti di sorveglianza e di ispezione. Le informazioni minime registrate in tale banca dati sono quelle indicate rispettivamente negli allegati VI e VII.
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Norme relative alla banca dati elettronica (Art. 36 Regolamento (UE) 2025/2196) — Testo vigente | Portale Normativo