Art. 56

Disposizioni generali

In vigore dal 17 ott 2025
Disposizioni generali 1.   Lo scambio di tutti i messaggi si basa sulla norma UN/FLUX fornita dal Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT). I formati dei rapporti da utilizzare per ciascun dominio dei dati si basano sulle norme UN/FLUX pertinenti di cui all'allegato XVII. 2.   Nello scambio di messaggi per ciascun dominio dei dati gli Stati membri e, se del caso, la Commissione e l'EFCA utilizzano i formati dei rapporti basati sulle norme UN/FLUX pertinenti di cui all'allegato XVII. Per tutti i messaggi essi utilizzano i file XSD (XML Schema Definition, definizione dello schema XML) applicabili, e gli elenchi di codici e i codici disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca. 3.   Gli Stati membri, la Commissione e l'EFCA utilizzano i documenti di attuazione più recenti disponibili sul sito web della Commissione europea dedicato alla pesca per lo scambio di messaggi. 4.   Gli Stati membri, la Commissione e l'EFCA provvedono affinché tutti i rapporti e i messaggi trasmessi abbiano un identificativo unico. La data e l'ora di tutti i rapporti sono trasmessi in tempo universale coordinato (UTC). 5.   Quando i rapporti contengono informazioni sui pescherecci dell'Unione, il numero CFR deve essere incluso in tutte le trasmissioni di dati tra lo Stato membro e la Commissione riguardanti il peschereccio, come previsto dall', paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218. 6.   Fatti salvi gli obblighi derivanti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri: a) provvedono affinché i dati ricevuti conformemente al presente capo siano registrati in un formato leggibile elettronicamente e conservati in modo sicuro per almeno tre anni, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora la conservazione sia ritenuta necessaria a fini di ispezione, verifica, audit o indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi. b) adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente regolamento; e c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere tali dati da distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, deterioramento e diffusione o accesso non autorizzati. 7.   La Commissione garantisce che l'EFCA abbia accesso, se del caso, a tutti i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del presente capo. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri di scambiare dati per via elettronica con l'EFCA ove richiesto da altri atti giuridici dell'Unione.
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Disposizioni generali (Art. 56 Regolamento (UE) 2025/2196) — Testo vigente | Portale Normativo