Art. 55

Definizioni

In vigore dal 17 ott 2025
Definizioni Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti: a) «strato di trasporto»: la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca messa a disposizione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e all'EFCA per lo scambio di dati in modo standardizzato; b) «rapporto»: le informazioni registrate in formato elettronico; c) «messaggio»: un rapporto nel formato di trasmissione; d) «richiesta»: un messaggio elettronico contenente una richiesta di una serie di rapporti; e) «documento di attuazione»: un documento che descrive le modalità di implementazione dei vari domini della norma UN/FLUX (Fisheries Language for Universal eXchange) per gli scambi elettronici di dati, comprese le procedure di trasmissione e convalida dei dati, come disposto dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri.
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Definizioni (Art. 55 Regolamento (UE) 2025/2196) — Testo vigente | Portale Normativo