Art. 55
Definizioni
In vigore dal 17 ott 2025
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a)
«strato di trasporto»: la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca messa a disposizione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e all'EFCA per lo scambio di dati in modo standardizzato;
b)
«rapporto»: le informazioni registrate in formato elettronico;
c)
«messaggio»: un rapporto nel formato di trasmissione;
d)
«richiesta»: un messaggio elettronico contenente una richiesta di una serie di rapporti;
e)
«documento di attuazione»: un documento che descrive le modalità di implementazione dei vari domini della norma UN/FLUX (Fisheries Language for Universal eXchange) per gli scambi elettronici di dati, comprese le procedure di trasmissione e convalida dei dati, come disposto dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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