Art. 53
Accesso ai dati da parte della Commissione e dell'EFCA
In vigore dal 17 ott 2025
Accesso ai dati da parte della Commissione e dell'EFCA
Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta, la Commissione e l'EFCA abbiano accesso:
a)
a tutte le norme operative, comprese le modalità con cui sono definite, la legislazione pertinente e il luogo in cui sono conservati i risultati della convalida; e
b)
a tutti i risultati della convalida e alle misure successive, con un contrassegno che indica se il dato è stato rettificato, e ove applicabile, con un collegamento alle procedure sanzionatorie.
Storico versioni
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