Art. 57 · Autorità unica

Art. 57

Autorità unica

In vigore dal 17 ott 2025
Autorità unica 1.   In ciascuno Stato membro l'autorità unica di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è responsabile della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati del giornale di pesca, conformemente all' del presente regolamento, e, ove possibile, di tutti gli altri dati oggetto del presente capo. 2.   Gli Stati membri si scambiano i recapiti dell'autorità unica e li comunicano anche alla Commissione e all'EFCA. 3.   Eventuali modifiche dei dati e dei recapiti, di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, sono comunicate senza indugio alla Commissione, all'EFCA e agli altri Stati membri prima che diventino effettive.
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