Art. 68
Gestione della qualità
In vigore dal 17 ott 2025
Gestione della qualità
1. Il riconfezionamento, la rietichettatura e la detenzione delle sostanze attive e dei relativi intermedi si effettuano nell'ambito di adeguati controlli di buona fabbricazione, al fine di evitare confusioni e la perdita di identità o purezza nella sostanza attiva o nell'intermedio.
2. Il riconfezionamento si effettua in condizioni ambientali adeguate per evitare contaminazioni e contaminazioni crociate.
Storico versioni
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