Art. 68 · Gestione della qualità

Art. 68

Gestione della qualità

In vigore dal 17 ott 2025
Gestione della qualità 1.   Il riconfezionamento, la rietichettatura e la detenzione delle sostanze attive e dei relativi intermedi si effettuano nell'ambito di adeguati controlli di buona fabbricazione, al fine di evitare confusioni e la perdita di identità o purezza nella sostanza attiva o nell'intermedio. 2.   Il riconfezionamento si effettua in condizioni ambientali adeguate per evitare contaminazioni e contaminazioni crociate.
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