Art. 67
Tracciabilità delle sostanze attive e degli intermedi
In vigore dal 17 ott 2025
Tracciabilità delle sostanze attive e degli intermedi
Le entità coinvolte nel riconfezionamento o nella rietichettatura delle sostanze attive e dei relativi intermedi assicurano la completa tracciabilità delle sostanze attive e degli intermedi conservando le registrazioni conformemente all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione sulla buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiale di partenza per i medicinali veterinari.
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