Art. 70

Trasmissione di informazioni

In vigore dal 17 ott 2025
Trasmissione di informazioni Le entità coinvolte nel riconfezionamento o nella rietichettatura: a) trasmettono le informazioni pertinenti ai clienti e alle autorità competenti conformemente alle disposizioni dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione sulla buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari; b) assicurano il rispetto dell' per quanto riguarda i certificati di analisi.
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