Art. 72
Manutenzione della banca cellulare e conservazione delle registrazioni
In vigore dal 17 ott 2025
Manutenzione della banca cellulare e conservazione delle registrazioni
1. L'accesso alle banche cellulari è limitato al personale autorizzato.
2. Le banche cellulari sono mantenute in condizioni di conservazione tali da preservare la vitalità delle cellule ed evitare la contaminazione. Si tiene conto della linea guida internazionale ICH Q5A.
3. Si conservano le registrazioni relative all'uso delle fiale provenienti dalle banche cellulari e si mantengono le condizioni di conservazione.
4. Se del caso le banche cellulari sono sottoposte a monitoraggio periodico per determinarne l'idoneità all'uso.
Storico versioni
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