Art. 70
Trasmissione di informazioni
In vigore dal 17 ott 2025
Trasmissione di informazioni
Le entità coinvolte nel riconfezionamento o nella rietichettatura:
a)
trasmettono le informazioni pertinenti ai clienti e alle autorità competenti conformemente alle disposizioni dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione sulla buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari;
b)
assicurano il rispetto dell' per quanto riguarda i certificati di analisi.
Storico versioni
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