Art. 21
Preparazione delle ispezioni
In vigore dal 27 ago 2025
Preparazione delle ispezioni
1. Fatti salvi i parametri definiti nell’ambito delle norme della politica comune della pesca, compresi specifici programmi di controllo e ispezione e di cui all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (5), l’ispezione di un peschereccio avviene in porto o allo sbarco, nei casi seguenti:
a)
abitualmente o sulla base della gestione del rischio; o
b)
qualora vi sia il sospetto di inadempimento delle norme della politica comune della pesca.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e fatta salva l’ultima frase dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i propri funzionari siano presenti all’arrivo in porto del peschereccio da ispezionare.
3. Il paragrafo 1 non dovrebbe essere interpretato nel senso che impedisce agli Stati membri di effettuare ispezioni casuali, ove opportuno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:1766:oj#art-21