Art. 9

Misure da adottare in caso di mancato accesso ai dati

In vigore dal 27 ago 2025
Misure da adottare in caso di mancato accesso ai dati 1.   Qualora le autorità competenti di uno Stato membro costiero rilevino la presenza di un peschereccio dell’Unione di un altro Stato membro nelle loro acque e non possano accedere ai dati del sistema elettronico di registrazione e trasmissione di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009 da scambiare a norma dell’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di garantire l’accesso a tali dati. 2.   Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 1 entro quattro ore dalla richiesta, il comandante o l’operatore del peschereccio dell’Unione trasmette con qualsiasi sistema disponibile alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196. 3.   Se lo Stato membro di bandiera o il comandante o l’operatore del peschereccio dell’Unione non forniscono alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione, al peschereccio in questione è vietato svolgere attività di pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante o l’operatore di tale peschereccio non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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