Art. 10
Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione
In vigore dal 27 ago 2025
Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione
Gli Stati membri di bandiera mantengono banche dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di registrazione e trasmissione. Tali banche dati contengono e sono in grado di generare automaticamente almeno le informazioni seguenti:
a)
l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di registrazione e trasmissione hanno subito un’avaria tecnica o un guasto; e
b)
l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che non hanno effettuato trasmissioni giornaliere elettroniche del giornale di pesca, come previsto all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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