Art. 10

Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione

In vigore dal 27 ago 2025
Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione Gli Stati membri di bandiera mantengono banche dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di registrazione e trasmissione. Tali banche dati contengono e sono in grado di generare automaticamente almeno le informazioni seguenti: a) l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di registrazione e trasmissione hanno subito un’avaria tecnica o un guasto; e b) l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che non hanno effettuato trasmissioni giornaliere elettroniche del giornale di pesca, come previsto all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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