Art. 8

Misure da adottare in caso di mancata ricezione di dati relativi al sistema elettronico di registrazione e trasmissione

In vigore dal 27 ago 2025
Misure da adottare in caso di mancata ricezione di dati relativi al sistema elettronico di registrazione e trasmissione 1.   Se il CCP di uno Stato membro di bandiera non riceve trasmissioni di dati a norma degli del regolamento (CE) n. 1224/2009 per almeno 12 ore consecutive dopo la scadenza programmata per la trasmissione o non ha ricevuto trasmissioni di dati a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, ne informa senza indugio il comandante o, ove ciò non sia possibile, l’operatore del peschereccio dell’Unione. 2.   Se la mancata ricezione dei dati di cui al paragrafo 1 si verifica più di tre volte nell’arco di un anno civile per un determinato peschereccio dell’Unione, lo Stato membro di bandiera provvede affinché il sistema elettronico di registrazione e trasmissione del peschereccio sia accuratamente controllato per verificarne il pieno funzionamento, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non possano escludere definitivamente, a seguito di un’indagine e dell’attuazione di misure adeguate, che il mancato ricevimento dei dati sia causato da un’avaria tecnica del sistema elettronico di registrazione e trasmissione. Tale indagine può comportare la rimozione di qualsiasi attrezzatura di tale sistema a fini di esame, compresa, se del caso, la verifica dell’eventuale manomissione del sistema. 3.   Se non riceve le trasmissioni di dati di cui al paragrafo 1, e l’ultima posizione ricevuta era all’interno delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi. 4.   Il comandante o l’operatore del peschereccio dell’Unione invia tutti i dati che non sono ancora stati trasmessi e per i quali è stata ricevuta una notifica a norma del paragrafo 1 al CCP dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica. 5.   Qualora le autorità competenti di uno Stato membro costiero individuino un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro operante in acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione per il quale non sono stati ricevuti i dati pertinenti del giornale di pesca, esse ne informano il comandante del peschereccio, ove possibile, e il CCP dello Stato membro di bandiera. 6.   Qualora le autorità competenti di uno Stato membro costiero individuino un peschereccio battente bandiera di un paese terzo operante in acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione per il quale non sono stati ricevuti i dati pertinenti del giornale di pesca, esse ne informano il comandante del peschereccio, ove possibile, e il CCP dello Stato di bandiera o a qualsiasi altra autorità competente del paese terzo interessato nel caso di pescherecci soggetti all’obbligo di trasmettere tali dati conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1766:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo