Art. 6

Monitoraggio e registrazione delle attività di pesca utilizzando i dati sulla posizione del peschereccio

In vigore dal 27 ago 2025
Monitoraggio e registrazione delle attività di pesca utilizzando i dati sulla posizione del peschereccio 1.   Gli Stati membri utilizzano i dati ricevuti a norma degli del presente regolamento e degli del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione per un controllo efficace delle attività di pesca condotte dai propri pescherecci e da tutti i pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. 2.   Gli Stati membri di bandiera: a) garantiscono che i dati di cui al paragrafo 1 siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni; b) adottano tutte le misure idonee a garantire l’utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali, inclusi, ove opportuno, quelli scientifici; e c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere tali dati contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
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