Art. 4
Misure da adottare in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni del dispositivo di controllo del peschereccio
In vigore dal 27 ago 2025
Misure da adottare in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni del dispositivo di controllo del peschereccio
1. In caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo di un peschereccio dell’Unione, il comandante, dal momento in cui è rilevato l’evento o, se precedente, dal momento in cui è informato mediante una notifica di errore del sistema o in conformità dell’, paragrafo 4, del presente regolamento, comunica i dati relativi alla posizione del peschereccio al CCP dello Stato membro di bandiera almeno una volta ogni 4 ore. A tal fine, il comandante utilizza tutti i mezzi di telecomunicazione disponibili che garantiscono la trasmissione di dati completi e accurati. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e pubblicano questa informazione sul loro sito web ufficiale di cui all’articolo 115 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce nella banca dati del VMS i dati sulla posizione del peschereccio di cui al paragrafo 1, non appena ricevuti. I dati manuali sulla posizione del peschereccio devono essere chiaramente distinguibili dai messaggi automatici contenuti nella banca dati elettronica. Se del caso, tali dati manuali sulla posizione del peschereccio sono trasmessi senza indugio, in conformità dell’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione (4).
3. In caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo del peschereccio, un peschereccio dell’Unione può lasciare il porto solo dopo che tale dispositivo è pienamente operativo, come confermato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
In deroga al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono autorizzare il peschereccio a lasciare il porto con un dispositivo di controllo del peschereccio non funzionante a fini di riparazione o sostituzione e, in casi eccezionali giustificati da ritardi nella riparazione o sostituzione, fatte salve le modalità e le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo.
4. Se un dispositivo di controllo del peschereccio è installato a bordo, la sua rimozione a fini di controllo, riparazione o sostituzione è soggetta all’approvazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
5. In caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo del peschereccio, il comandante di un peschereccio dell’Unione che non trasmette i dati relativi alla posizione del peschereccio secondo le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 trasmette immediatamente i dati o riporta il peschereccio in porto per effettuare i controlli, le riparazioni o la sostituzione del dispositivo di controllo del peschereccio che sono necessari.
6. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione comunicano, direttamente o tramite il loro Stato di bandiera, qualsiasi avaria tecnica o delle comunicazioni o guasto del dispositivo di controllo del peschereccio e trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 al CCP dello Stato membro costiero in cui sono state svolte le attività di pesca almeno ogni 4 ore.
Lo Stato membro costiero registra tali informazioni nella banca dati elettronica apposita al momento della ricezione.
I comandanti che non trasmettono i dati sulla posizione del peschereccio almeno ogni 4 ore trasmettono immediatamente i dati o lasciano le acque dell’Unione fino al completamento dei controlli, delle riparazioni o della sostituzione del dispositivo di controllo del peschereccio che sono necessari.
7. Per i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, la presenza al di fuori della copertura della rete non è considerata un’avaria tecnica o delle comunicazioni o un guasto del dispositivo di controllo del peschereccio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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