Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 ago 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «titolare di una licenza di pesca»: persona fisica o giuridica alla quale è stata rilasciata una licenza di pesca; (2) «dispositivo di controllo del peschereccio»: un dispositivo di localizzazione, compreso un dispositivo mobile di localizzazione non satellitare, di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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