Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 ago 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«titolare di una licenza di pesca»: persona fisica o giuridica alla quale è stata rilasciata una licenza di pesca;
(2)
«dispositivo di controllo del peschereccio»: un dispositivo di localizzazione, compreso un dispositivo mobile di localizzazione non satellitare, di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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