Art. 5
Misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati sulla posizione e sui movimenti dei pescherecci
In vigore dal 27 ago 2025
Misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati sulla posizione e sui movimenti dei pescherecci
1. Se il CCP di uno Stato membro di bandiera non riceve trasmissioni di dati a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 per almeno 12 ore consecutive o non ha ricevuto trasmissioni di dati a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, ne informa senza indugio il comandante o, ove ciò non sia possibile, l’operatore del peschereccio dell’Unione.
2. Se la mancata ricezione di trasmissioni di dati di cui al paragrafo 1 si verifica più di tre volte nell’arco di un anno civile per un determinato peschereccio dell’Unione, lo Stato membro di bandiera provvede affinché il dispositivo di controllo del peschereccio sia accuratamente controllato per verificarne lo stato di piena operatività. Lo Stato membro di bandiera verifica inoltre se il dispositivo di controllo del peschereccio sia stato manomesso. Tale indagine può comportare la rimozione di tali attrezzature a fini di esame.
3. Se non riceve le trasmissioni di dati di cui al paragrafo 1, e l’ultima posizione ricevuta era all’interno delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.
4. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro costiero individuino un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro operante in acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione per il quale non sono stati ricevuti i dati pertinenti sulla posizione del peschereccio, esse ne informano il comandante del peschereccio, ove possibile, e il CCP dello Stato membro di bandiera.
5. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro costiero individuino un peschereccio battente bandiera di un paese terzo operante in acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione per il quale non sono stati ricevuti i dati pertinenti sulla posizione del peschereccio, esse ne informano il comandante del peschereccio, ove possibile, e il CCP dello Stato di bandiera o qualsiasi altra autorità competente del paese terzo interessato nel caso di pescherecci soggetti all’obbligo di trasmettere i dati sulla posizione del peschereccio conformemente all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
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