Art. 14

Funzionari autorizzati a compiere ispezioni in mare

In vigore dal 27 ago 2025
Funzionari autorizzati a compiere ispezioni in mare 1.   I funzionari responsabili di effettuare le ispezioni di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro. A tal fine lo Stato membro fornisce ai suoi funzionari una carta di servizio indicante la loro identità e qualifica. Ogni funzionario in servizio la presenta su richiesta durante l’ispezione. 2.   Gli Stati membri conferiscono ai loro funzionari i poteri necessari per svolgere attività di controllo, ispezione ed esecuzione ai sensi del presente regolamento, e per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
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