Art. 13

Sicurezza degli osservatori di controllo sui pescherecci

In vigore dal 27 ago 2025
Sicurezza degli osservatori di controllo sui pescherecci 1.   Gli Stati membri responsabili della designazione o dell’invio di osservatori di controllo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera: a) provvedono affinché gli osservatori di controllo siano dotati di un dispositivo di comunicazione bidirezionale pienamente funzionante, adatto all’uso in mare, indipendente dal peschereccio, come previsto dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1224/2009; b) provvedono affinché gli osservatori di controllo siano dotati di un segnalatore individuale di salvataggio impermeabile con una funzione di tracciamento; c) provvedono affinché gli osservatori di controllo dispongano di un punto di contatto designato, sia possibile garantire una comunicazione efficace e tempestiva in caso di emergenza e siano predisposte procedure per assicurare comunicazioni regolari programmate tra l’osservatore di controllo e il suo punto di contatto; d) dispongono di poteri adeguati per svolgere le loro mansioni; e) ricevono un’adeguata formazione in materia di sicurezza prima del loro primo incarico su un peschereccio e successivamente a intervalli adeguati. Tale programma di formazione deve soddisfare almeno le pertinenti norme di formazione in materia di sicurezza dell’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO), se del caso; e f) forniscono al comandante e ai membri dell’equipaggio dei loro pescherecci orientamenti e formazioni sull’interazione con gli osservatori di controllo, sulle responsabilità nei loro confronti e sulle conseguenze di maltrattamenti e ostacolazioni al loro lavoro nell’esercizio delle loro funzioni. 2.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione e i comandanti dei pescherecci di paesi terzi autorizzati a operare nelle acque dell’Unione: a) fanno tutto il possibile per garantire la sicurezza fisica e il benessere degli osservatori durante la permanenza a bordo; b) comunicano per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera le informazioni pertinenti riguardanti la sicurezza degli osservatori di controllo a bordo, comprese le lesioni fisiche, qualsiasi altra inabilità o la scomparsa, di cui siano a conoscenza; c) garantiscono la riservatezza degli spazi personali degli osservatori; d) garantiscono che gli osservatori di controllo siano trattati come ufficiali durante il loro periodo di permanenza a bordo; e e) garantiscono a bordo un accesso illimitato a cibo, alloggio, servizi igienici e attrezzature adeguati.
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Sicurezza degli osservatori di controllo sui pescherecci (Art. 13 Regolamento (UE) 2025/1766) — Testo vigente | Portale Normativo