Art. 26
Metodologie e tecnologie supplementari utilizzate per lo svolgimento delle ispezioni
In vigore dal 27 ago 2025
Metodologie e tecnologie supplementari utilizzate per lo svolgimento delle ispezioni
Oltre alle voci elencate nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196, gli Stati membri possono utilizzare le metodologie e le tecnologie disponibili, compreso, se del caso, un sistema di intelligenza artificiale quale definito all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), per l’identificazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura, della loro provenienza o origine e dei fornitori e dei pescherecci o delle unità di produzione, e per la convalida dei dati pertinenti.
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