Art. 28

Ispezione di un operatore che effettua attività di pesca senza peschereccio

In vigore dal 27 ago 2025
Ispezione di un operatore che effettua attività di pesca senza peschereccio I funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti elencate nel corrispondente modulo di ispezione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 quando viene ispezionato un operatore che svolge attività di pesca senza un peschereccio a norma dell’articolo 54 quinques del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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