Art. 28 · Ispezione di un operatore che effettua attività di pesca senza peschereccio

Art. 28

Ispezione di un operatore che effettua attività di pesca senza peschereccio

In vigore dal 27 ago 2025
Ispezione di un operatore che effettua attività di pesca senza peschereccio I funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti elencate nel corrispondente modulo di ispezione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 quando viene ispezionato un operatore che svolge attività di pesca senza un peschereccio a norma dell’articolo 54 quinques del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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