Art. 24
Veicoli di trasporto sigillati
In vigore dal 27 ago 2025
Veicoli di trasporto sigillati
1. Quando un veicolo o container è stato sigillato dai funzionari per evitare la manipolazione della merce, le autorità competenti degli Stati membri provvedono a riportare sul documento di trasporto i numeri di serie dei sigilli. È fatto divieto agli operatori di rimuovere i sigilli durante il trasporto o dopo aver raggiunto la destinazione finale senza l’autorizzazione di un funzionario dell’autorità competente. I funzionari verificano che i sigilli siano intatti e che i numeri di serie corrispondano ai particolari riportati sul documento di trasporto.
2. Quando i sigilli vengono rimossi per favorire l’ispezione delle merci prima che arrivino alla destinazione finale, i funzionari sostituiscono i sigilli originari con nuovi sigilli, registrando i particolari dei sigilli sul rapporto di ispezione e i motivi della rimozione dei sigilli originari.
Storico versioni
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