Art. 22

Ispezioni nei porti o nei luoghi di sbarco

In vigore dal 27 ago 2025
Ispezioni nei porti o nei luoghi di sbarco 1.   Mentre compiono le ispezioni, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nel corrispondente modulo di ispezione riportato nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196. I funzionari tengono debitamente conto degli specifici requisiti che si applicano al peschereccio ispezionato, in particolare delle disposizioni pertinenti nei piani pluriennali. 2.   Quando compiono l’ispezione di uno sbarco, i funzionari controllano l’intero processo di scarico dei prodotti della pesca dall’inizio alla fine. È effettuata una verifica incrociata tra i quantitativi per specie registrati nella precedente notifica preventiva, i quantitativi per specie registrati sul giornale di pesca e i quantitativi per specie scaricati o trasbordati, a seconda del caso. La presente disposizione non esclude la possibilità che un’ispezione venga effettuata dopo l’inizio dello sbarco. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni nei porti e nei luoghi di sbarco all’interno del loro territorio siano effettuate senza ostacolazioni.
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