Art. 20

Ispezioni relative alle attività di pesca condotte con il ricorso al lavoro forzato

In vigore dal 27 ago 2025
Ispezioni relative alle attività di pesca condotte con il ricorso al lavoro forzato 1.   Per stabilire se per le attività di pesca si è ricorso al lavoro forzato a bordo di un peschereccio, i funzionari responsabili dell’ispezione possono prendere in considerazione uno o più indicatori elencati nell’allegato V o qualsiasi altra informazione disponibile. Su richiesta di uno o più Stati membri, la Commissione può elaborare orientamenti tecnici a sostegno del lavoro dei funzionari. 2.   Se gli indicatori o qualsiasi altra informazione pertinente di cui al paragrafo 1 mostrano che le attività di pesca sono state condotte con il ricorso al lavoro forzato, i funzionari: a) informano qualsiasi altra autorità nazionale che potrebbe essere competente in materia, comprese le autorità responsabili dei reati del lavoro; e b) intraprendono tutte le azioni necessarie per garantire che siano adottate misure di esecuzione immediate a norma dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari ricevano la formazione necessaria per riconoscere il ricorso al presunto lavoro forzato per lo svolgimento di attività di pesca. 4.   Gli Stati membri mettono in atto procedure adeguate ed efficaci, conformemente all’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, per garantire il coordinamento e la cooperazione interservizi al fine di agevolare l’individuazione e, se del caso, ulteriori indagini sulle attività di pesca condotte con il ricorso al lavoro forzato, anche quando i pescherecci si trovano in porto.
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