Art. 18

In vigore dal 27 ago 2025
Imbarco su pescherecci in mare 1.   I funzionari responsabili della realizzazione dell’ispezione fanno in modo che non vengano prese iniziative che possano compromettere la sicurezza del peschereccio e del suo equipaggio. 2.   Gli ispettori non chiedono al comandante del peschereccio su cui intendono salire o da cui intendono sbarcare di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l’attrezzo da pesca. I funzionari possono tuttavia chiedere di interrompere o ritardare il lancio degli attrezzi da pesca per permettere l’imbarco o lo sbarco in sicurezza finché non siano saliti a bordo del peschereccio o non siano sbarcati da esso. In caso di imbarco questo ritardo non può superare i 30 minuti dall’imbarco dei funzionari sul peschereccio, a meno che non sia stata constatata un’infrazione. La presente disposizione non pregiudica la possibilità per i funzionari di esigere che l’attrezzo venga salpato ai fini di un’ispezione.
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