Art. 19

Attività a bordo

In vigore dal 27 ago 2025
Attività a bordo 1.   Mentre compiono le ispezioni, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nel corrispondente modulo di ispezione riportato nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196. 2.   I funzionari possono chiedere al comandante di salpare un attrezzo da pesca ai fini di un’ispezione. In tal caso, il comandante si conforma e cala senza indugio l’attrezzo come richiesto. 3.   I team di ispezione sono normalmente composti da due funzionari. Altri funzionari possono, al bisogno, integrare i team di ispezione. 4.   La durata di un’ispezione non supera il tempo necessario per completare i controlli documentali, salpare la rete e ispezionare la rete, le relative attrezzature e le catture. Tale limite non si applica nel caso in cui venga riscontrata un’apparente infrazione o qualora i funzionari abbiano bisogno di informazioni supplementari. 5.   Qualora venga individuata un’apparente infrazione, possono essere apposti in modo sicuro marchi di identificazione e sigilli su qualsiasi parte dell’attrezzo da pesca o del peschereccio, comprese le attrezzature pertinenti, come le attrezzature di classificazione automatica, i contenitori dei prodotti della pesca e il compartimento o i compartimenti in cui possono essere stivati.
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