Art. 26 · Metodologie e tecnologie supplementari utilizzate per lo svolgimento delle ispezioni

Art. 26

Metodologie e tecnologie supplementari utilizzate per lo svolgimento delle ispezioni

In vigore dal 27 ago 2025
Metodologie e tecnologie supplementari utilizzate per lo svolgimento delle ispezioni Oltre alle voci elencate nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196, gli Stati membri possono utilizzare le metodologie e le tecnologie disponibili, compreso, se del caso, un sistema di intelligenza artificiale quale definito all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), per l’identificazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura, della loro provenienza o origine e dei fornitori e dei pescherecci o delle unità di produzione, e per la convalida dei dati pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1766:oj#art-26