Art. 7
Dati che il CTP per le obbligazioni deve diffondere
In vigore dal 12 giu 2025
Dati che il CTP per le obbligazioni deve diffondere
[Articolo 22 ter, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali per una determinata obbligazione, il CTP diffonde, con riferimento a ciascuna operazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 6, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 6 stessa.
2. Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione relativi alle obbligazioni, il CTP diffonde:
a)
con riferimento a ciascuno strumento finanziario, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 2, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 2 stessa;
b)
con riferimento a ciascun sistema di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 3, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 3 stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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