Art. 9

Diffusione dei dati di output per garantire la leggibilità da parte di un dispositivo automatico e dell’uomo

In vigore dal 12 giu 2025
Diffusione dei dati di output per garantire la leggibilità da parte di un dispositivo automatico e dell’uomo [Articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera b), e articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   I CTP diffondono i dati di output in un’interfaccia grafica utente al fine di assicurare la leggibilità da parte dell’uomo. 2.   I CTP diffondono inoltre i dati di output simultaneamente almeno nei due formati seguenti: a) formato con valori separati da virgola (comma-separated values — «CSV»); b) un formato conforme alla metodologia ISO 20022. 3.   I CTP: a) mettono a disposizione del pubblico istruzioni sul modo e il luogo in cui è possibile accedere agevolmente ai dati e usarli, indicando anche il formato elettronico; b) rendono note le modifiche delle istruzioni di cui alla lettera a) almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, salvo in caso di necessità urgente e debitamente motivata di una loro entrata in vigore in tempi più rapidi; c) inseriscono nella pagina iniziale del loro sito web un collegamento ipertestuale alle istruzioni di cui alla lettera a).
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