Art. 8.tit_1

Dati che il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati deve diffondere

In vigore dal 12 giu 2025
[Articolo 22 ter, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
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Dati che il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati deve diffondere (Art. 8.tit_1 Regolamento (UE) 2025/1155) — Testo vigente | Portale Normativo