Art. 8
Dati che il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati deve diffondere
In vigore dal 12 giu 2025
Dati che il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati deve diffondere
[Articolo 22 ter, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per quanto concerne i dati di mercato fondamentali post-negoziazione per una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato, il CTP diffonde, con riferimento a ciascuna operazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 7, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 7 stessa.
2. Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali pre-negoziazione per una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato, il CTP diffonde, con riferimento al migliore prezzo di acquisto e di vendita europeo o al prezzo al quale il sistema ad asta soddisferebbe al meglio il suo algoritmo di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato III, tabelle 3, 4 e 5.
3. Per quanto concerne i dati richiesti dalla regolamentazione relativi ad azioni e fondi indicizzati quotati, il CTP diffonde tutte le informazioni seguenti:
a)
con riferimento a ciascuno strumento finanziario, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 4, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna di tale tabella;
b)
con riferimento a ciascun sistema di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 5, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 5 stessa.
Storico versioni
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