Art. 6
Dati da trasmettere al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati
In vigore dal 12 giu 2025
Dati da trasmettere al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati
[Articolo 22 ter, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali post-negoziazione per una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP tutte le informazioni seguenti:
a)
con riferimento a ciascuna operazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 7, contrassegnati come «input» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 7 stessa;
b)
il primo giorno di ogni mese (n), l’elenco delle operazioni eseguite nel mese antecedente (n–1) conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014.
2. Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali pre-negoziazione per una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascun migliore prezzo di acquisto e di vendita e a ciascun prezzo al quale il sistema ad asta soddisferebbe al meglio il proprio algoritmo di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato III, tabella 2.
3. Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascuno strumento finanziario, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 4, contrassegnati come «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 4 stessa.
4. Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascun sistema di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 5, contrassegnati come «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 5 stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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