Art. 7 · Dati che il CTP per le obbligazioni deve diffondere

Art. 7

Dati che il CTP per le obbligazioni deve diffondere

In vigore dal 12 giu 2025
Dati che il CTP per le obbligazioni deve diffondere [Articolo 22 ter, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali per una determinata obbligazione, il CTP diffonde, con riferimento a ciascuna operazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 6, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 6 stessa. 2.   Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione relativi alle obbligazioni, il CTP diffonde: a) con riferimento a ciascuno strumento finanziario, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 2, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 2 stessa; b) con riferimento a ciascun sistema di negoziazione, i dettagli di cui all’allegato II, tabella 3, contrassegnati come «output» o «entrambi» nell’ultima colonna della tabella 3 stessa.
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