Art. 22

Informazioni sull’operatività

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sull’operatività (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 600/2014) 1.   Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella domanda le informazioni seguenti: a) la spesa totale in conto capitale prevista per lo sviluppo del sistema consolidato di pubblicazione; b) i costi di gestione previsti del sistema consolidato di pubblicazione; c) la descrizione delle attività liquide nette finanziate dal capitale proprio per la copertura di potenziali perdite economiche di natura generale al fine di continuare a fornire servizi tenendo conto delle informazioni di cui alle lettere a) e b). 2.   Il richiedente un’autorizzazione a gestire il sistema consolidato di pubblicazione per le obbligazioni fornisce anche capitolati d’oneri, statuti, contratti o altra documentazione per dimostrare l’esistenza di meccanismi per la ridistribuzione dei ricavi conformemente all’ nonies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014.
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Informazioni sull’operatività (Art. 22 Regolamento (UE) 2025/1143) — Testo vigente | Portale Normativo