Art. 27

Informazioni sulle misure per la tenuta delle registrazioni

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sulle misure per la tenuta delle registrazioni (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 600/2014) Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 fornisce all’ESMA informazioni sulle misure adottate per garantire che: a) ciascuna fase fondamentale dell’attività del CTP possa essere ricostituita; b) il contenuto originario di una registrazione relativa alla sua attività a norma dell’ nonies bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 prima di correzioni o altre modifiche possa essere registrato, rintracciato e recuperato; c) siano state adottate misure per prevenire un’alterazione non autorizzata di tali dati; d) i dati registrati siano protetti e riservati; e) nel sistema di conservazione dei dati sia integrato un meccanismo per l’identificazione e la correzione degli errori; f) in caso di disfunzione del sistema, i dati siano recuperati tempestivamente.
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Informazioni sulle misure per la tenuta delle registrazioni (Art. 27 Regolamento (UE) 2025/1143) — Testo vigente | Portale Normativo