Art. 28
Informazioni sui requisiti organizzativi
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sui requisiti organizzativi
(Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Il richiedente l’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 fornisce all’ESMA le informazioni sulle disposizioni adottate per garantire il rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’ nonies del regolamento (UE) n. 600/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2025:1143:oj#art-28