Art. 28

Informazioni sui requisiti organizzativi

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sui requisiti organizzativi (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014) Il richiedente l’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 fornisce all’ESMA le informazioni sulle disposizioni adottate per garantire il rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’ nonies del regolamento (UE) n. 600/2014.
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Informazioni sui requisiti organizzativi (Art. 28 Regolamento (UE) 2025/1143) — Testo vigente | Portale Normativo