Art. 30

Informazioni fornite da richiedenti congiunti

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni fornite da richiedenti congiunti (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 600/2014) Oltre alle prescrizioni di cui all’, i richiedenti un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione congiunti includono nella domanda informazioni sulla necessità, in termini di capacità tecnica e logistica, per ciascun richiedente di gestire congiuntamente il sistema consolidato di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1143:oj#art-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo