Art. 30 · Informazioni fornite da richiedenti congiunti

Art. 30

Informazioni fornite da richiedenti congiunti

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni fornite da richiedenti congiunti (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 600/2014) Oltre alle prescrizioni di cui all’, i richiedenti un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione congiunti includono nella domanda informazioni sulla necessità, in termini di capacità tecnica e logistica, per ciascun richiedente di gestire congiuntamente il sistema consolidato di pubblicazione.
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