Art. 30
Informazioni fornite da richiedenti congiunti
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni fornite da richiedenti congiunti
(Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Oltre alle prescrizioni di cui all’, i richiedenti un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione congiunti includono nella domanda informazioni sulla necessità, in termini di capacità tecnica e logistica, per ciascun richiedente di gestire congiuntamente il sistema consolidato di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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