Art. 28 · Informazioni sui requisiti organizzativi

Art. 28

Informazioni sui requisiti organizzativi

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sui requisiti organizzativi (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014) Il richiedente l’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 fornisce all’ESMA le informazioni sulle disposizioni adottate per garantire il rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’ nonies del regolamento (UE) n. 600/2014.
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