Art. 23

Informazioni sull’esternalizzazione

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sull’esternalizzazione (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettere a) e l), del regolamento (UE) n. 600/2014) 1.   Se dispone che terzi prestatori di servizi, comprese le imprese con cui ha stretti legami, eseguano attività per suo conto, il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione include nella domanda la conferma che il terzo prestatore di servizi possiede la competenza e la capacità per eseguire le attività in maniera affidabile e professionale. 2.   Il richiedente indica le attività destinate all’esternalizzazione specificando l’entità delle risorse umane e tecniche necessarie per eseguirle. 3.   Il richiedente che esternalizza attività fornisce la prova che l’esternalizzazione non limita la sua capacità o il suo potere di esercitare le funzioni dell’alta dirigenza o dell’organo di gestione. 4.   Il richiedente fornisce la prova del fatto che esso resta responsabile delle attività esternalizzate e adotta i provvedimenti organizzativi necessari per: a) valutare se il terzo prestatore di servizi esegua le attività esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari applicabili e provveda a colmare adeguatamente le carenze riscontrate; b) individuare i rischi che si pongono in relazione alle attività esternalizzate e effettuare un adeguato controllo periodico; c) sottoporre le attività esternalizzate a procedure adeguate di controllo, anche in termini di effettiva vigilanza sulle attività e sui rischi associati all’interno del CTP; d) assicurare un’adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate. Ai fini della lettera d), il richiedente è informato delle disposizioni in materia di continuità operativa predisposte dal terzo prestatore di servizi, ne valuta la qualità e, se necessario, ne richiede miglioramenti. 5.   Qualora esternalizzi funzioni essenziali o importanti, il richiedente comunica all’ESMA: a) l’identità del terzo prestatore di servizi; b) i provvedimenti organizzativi e le politiche adottati in materia di esternalizzazione e i rischi che questa comporta secondo quanto indicato al paragrafo 4; c) le relazioni interne o esterne sulle attività esternalizzate.
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Informazioni sull’esternalizzazione (Art. 23 Regolamento (UE) 2025/1143) — Testo vigente | Portale Normativo