Art. 21

Informazioni sui conflitti di interesse

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sui conflitti di interesse (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014) Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella domanda informazioni relative alle disposizioni amministrative intese a prevenire i conflitti di interesse. Dette disposizioni includono politiche e procedure per individuare, gestire e dichiarare i conflitti di interesse esistenti e potenziali e prevedono: a) un inventario dei conflitti di interesse esistenti e potenziali che ne contiene la descrizione, l’individuazione, la prevenzione, la gestione e la dichiarazione; b) la separazione delle funzioni e delle aree di attività presso il CTP, tra cui: i) le misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni qualora possa sorgere un rischio di conflitto di interesse; ii) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano interessi in potenziale conflitto con quelli di un cliente; c) la descrizione della politica retributiva per i membri dell’organo di gestione e l’alta dirigenza; d) le regole sull’accettazione di denaro, regalie o favori da parte del personale del CTP e del relativo organo di gestione.
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Informazioni sui conflitti di interesse (Art. 21 Regolamento (UE) 2025/1143) — Testo vigente | Portale Normativo