Art. 21
Informazioni sui conflitti di interesse
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sui conflitti di interesse
(Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella domanda informazioni relative alle disposizioni amministrative intese a prevenire i conflitti di interesse. Dette disposizioni includono politiche e procedure per individuare, gestire e dichiarare i conflitti di interesse esistenti e potenziali e prevedono:
a)
un inventario dei conflitti di interesse esistenti e potenziali che ne contiene la descrizione, l’individuazione, la prevenzione, la gestione e la dichiarazione;
b)
la separazione delle funzioni e delle aree di attività presso il CTP, tra cui:
i)
le misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni qualora possa sorgere un rischio di conflitto di interesse;
ii)
la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano interessi in potenziale conflitto con quelli di un cliente;
c)
la descrizione della politica retributiva per i membri dell’organo di gestione e l’alta dirigenza;
d)
le regole sull’accettazione di denaro, regalie o favori da parte del personale del CTP e del relativo organo di gestione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:1143:oj#art-21