Art. 21 · Informazioni sui conflitti di interesse

Art. 21

Informazioni sui conflitti di interesse

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sui conflitti di interesse (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014) Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella domanda informazioni relative alle disposizioni amministrative intese a prevenire i conflitti di interesse. Dette disposizioni includono politiche e procedure per individuare, gestire e dichiarare i conflitti di interesse esistenti e potenziali e prevedono: a) un inventario dei conflitti di interesse esistenti e potenziali che ne contiene la descrizione, l’individuazione, la prevenzione, la gestione e la dichiarazione; b) la separazione delle funzioni e delle aree di attività presso il CTP, tra cui: i) le misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni qualora possa sorgere un rischio di conflitto di interesse; ii) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano interessi in potenziale conflitto con quelli di un cliente; c) la descrizione della politica retributiva per i membri dell’organo di gestione e l’alta dirigenza; d) le regole sull’accettazione di denaro, regalie o favori da parte del personale del CTP e del relativo organo di gestione.
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