Art. 20
Informazioni sui controlli interni
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sui controlli interni
(Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella domanda informazioni dettagliate sul suo quadro di controllo interno. Queste includono informazioni riguardanti le funzioni di controllo interno, conformità, gestione del rischio e audit interno.
2. Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
una descrizione sintetica dell’organizzazione delle funzioni di controllo interno, gestione del rischio, conformità e audit interno del richiedente, anche nel caso in cui il richiedente si avvalga di funzioni esternalizzate;
b)
una valutazione dei principali rischi che possono sorgere nel funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione;
c)
le politiche di controllo interno del richiedente e le procedure per garantirne un’attuazione coerente ed efficace;
d)
le politiche, le procedure e i manuali per la sorveglianza e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi del richiedente;
e)
le politiche, le procedure e i manuali per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento delle informazioni del richiedente;
f)
l’identità degli organismi interni incaricati di valutare le risultanze dell’esecuzione del controllo interno e di decidere in merito al seguito da darvi.
3. Per quanto riguarda la funzione di audit interno del richiedente, le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:
a)
informazioni sul rispetto, da parte del richiedente, delle norme professionali nazionali o internazionali;
b)
eventuali carte, metodologie e procedure della funzione di audit interno;
c)
la spiegazione della modalità di elaborazione e applicazione della metodologia di audit interno, se del caso, tenuto conto della natura delle attività del richiedente, della loro complessità e dei relativi rischi;
d)
se esiste un comitato di audit interno:
i)
informazioni sulla composizione, sulle competenze e sulle responsabilità;
ii)
il piano di lavoro per i tre anni successivi alla data della domanda, tenuto conto della natura e della portata delle attività del richiedente, della loro complessità e dei relativi rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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