Art. 23
Informazioni sull’esternalizzazione
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sull’esternalizzazione
(Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettere a) e l), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Se dispone che terzi prestatori di servizi, comprese le imprese con cui ha stretti legami, eseguano attività per suo conto, il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione include nella domanda la conferma che il terzo prestatore di servizi possiede la competenza e la capacità per eseguire le attività in maniera affidabile e professionale.
2. Il richiedente indica le attività destinate all’esternalizzazione specificando l’entità delle risorse umane e tecniche necessarie per eseguirle.
3. Il richiedente che esternalizza attività fornisce la prova che l’esternalizzazione non limita la sua capacità o il suo potere di esercitare le funzioni dell’alta dirigenza o dell’organo di gestione.
4. Il richiedente fornisce la prova del fatto che esso resta responsabile delle attività esternalizzate e adotta i provvedimenti organizzativi necessari per:
a)
valutare se il terzo prestatore di servizi esegua le attività esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari applicabili e provveda a colmare adeguatamente le carenze riscontrate;
b)
individuare i rischi che si pongono in relazione alle attività esternalizzate e effettuare un adeguato controllo periodico;
c)
sottoporre le attività esternalizzate a procedure adeguate di controllo, anche in termini di effettiva vigilanza sulle attività e sui rischi associati all’interno del CTP;
d)
assicurare un’adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate.
Ai fini della lettera d), il richiedente è informato delle disposizioni in materia di continuità operativa predisposte dal terzo prestatore di servizi, ne valuta la qualità e, se necessario, ne richiede miglioramenti.
5. Qualora esternalizzi funzioni essenziali o importanti, il richiedente comunica all’ESMA:
a)
l’identità del terzo prestatore di servizi;
b)
i provvedimenti organizzativi e le politiche adottati in materia di esternalizzazione e i rischi che questa comporta secondo quanto indicato al paragrafo 4;
c)
le relazioni interne o esterne sulle attività esternalizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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