Art. 22
Informazioni sull’operatività
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sull’operatività
(Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella domanda le informazioni seguenti:
a)
la spesa totale in conto capitale prevista per lo sviluppo del sistema consolidato di pubblicazione;
b)
i costi di gestione previsti del sistema consolidato di pubblicazione;
c)
la descrizione delle attività liquide nette finanziate dal capitale proprio per la copertura di potenziali perdite economiche di natura generale al fine di continuare a fornire servizi tenendo conto delle informazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Il richiedente un’autorizzazione a gestire il sistema consolidato di pubblicazione per le obbligazioni fornisce anche capitolati d’oneri, statuti, contratti o altra documentazione per dimostrare l’esistenza di meccanismi per la ridistribuzione dei ricavi conformemente all’ nonies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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